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I doveri nel diritto costituzionale comparato
I doveri nel dirito costituzionale comparato , relazione al convegno di Messina :Pour un equilibre entre droits de l'homme et devoirs de l'homme Colloque international (5-6 Dicembre 2008)

Relazione
I DOVERI COSTITUZIONALI NEL DIRITTO COMPARATO
di
Fulco Lanchester

SOMMARIO:1-Premessa (a-L’occasione;b-L’inversione di tendenza;c-Il programma) ; 2- Undici affermazioni apodittiche ; 3-Diritti e doveri nella dimensione diacronica e sincronica; 4-Conclusioni:il tema dei doveri nelle società contemporanee tra multiculturalismo e crisi dello Stato sociale .

1-Premessa : l’argomento dei doveri,un trascurato, ma ora sempre più frequentato - a)L’occasione- Il 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell’uomo Onu del 10 dicembre 1948 è l’occasione della numerosa serie di incontri e di Convegni che caratterizzano il dicembre 2008. Al centro dell’ attenzione stanno i doveri ed il loro rapporto con i diritti proclamati nelle società democratiche contemporanee. Non si tratta di un tema facile, al di là dell’entusiasmo ascetico di epigoni del mazzinianesimo,che lo collegano con la religione della Costituzione (Viroli,L’Italia dei doveri,2008). Qualcuno l’ha definito addirittura scivoloso; altri inesistente; altri - infine- addirittura pericoloso. Tutti conosciamo quali siano le radici storiche ed il valore giuridico della Dichiarazione in questione e come, per una serie di ragioni derivanti dal contesto, il tema dei doveri non sia stato, a suo tempo, evidenziato in maniera analoga a quello dei diritti. Tuttavia lo stesso art. 29 della Dichiarazione citata dichiara in maniera succinta , ma significativa, che “ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità”, mentre l’interpretazione sistematica evidenzia con chiarezza l’impossibilità di scindere i diritti dai doveri nell’indispensabile rapporto di comunicazione tra individui e tra individui ed organi potestativi da loro espressi. Da queste poche osservazioni si conferma la relazionalità orizzontale e verticale del fenomeno giuridico e il fatto che individuo, gruppi e organi potestativi vi sono coinvolti in maniera intensa e con effetti differenziati.
Tuttavia l’argomento trattato, in questa sede, abbisogna di un allargamento di approccio. Non è, infatti, possibile fare riferimento soltanto alle tradizionali strategie disciplinari. Il tema è trasversale ed abbisogna ,non soltanto di una trattazione filosofica e storica, ma interessa il complesso dei settori disciplinari del diritto. In particolare,la ricerca più recente ha evidenziato con forza come l’universalismo dei diritti e dei doveri debba essere tarato con l’idea dell’individuo e della comunità che i singoli contesti vedono prevalere, altrimenti risulta astratta predicazione. In questa prospettiva c’è la necessità di evidenziare la definizione di diritto, di diritti e di doveri che verranno presi in considerazione. Penso che,in caso contrario, parleremmo di cose e piani differenti con il rischio di incomunicabilità. Il diritto e i diritti sono elementi indefettibili del consorzio umano, ma nascono in determinati contesti e dagli stessi vengono influenzati, evidenziando una forte differenziazione . Il rischio della incomunicabilità nasce dal mancato riconoscimento di una simile realtà, che può essere superata solo con la conoscibilità delle difficoltà che si presentano all’universalismo. Ciò è evidente oggi con l’espansione di categorie che riteniamo universali, ma che invece sono storicamente situate e vengono interpretate in maniera differente a seconda del contesto.
b)Un’inversione di tendenza - Il tema dei doveri costituzionali risulta, dunque, trascurato rispetto a quello dei diritti, ma negli ultimi tempi lo stesso è divenuto indubbiamente più frequentato. Tre paiono le ragioni di questa relativa inversione di tendenza :
1-la pulsione verso l’universalismo dei diritti, che ha comportato anche la discussione di alcuni aspetti della cultura giuridica e politica di origine eurocentrica;
2-le esigenze dello sviluppo sostenibile anche nei confronti delle generazioni future;
3- l’indebolimento dello Stato sociale, che ha riproposto- negli ordinamenti industriali e post-industriali- il tema dei doveri di solidarietà dei singoli e dei gruppi, ma soprattutto della funzione delle istituzioni statuali.
Di questa recente sensibilità per l’argomento dei doveri in Italia sono un indice empirico pubblicazioni filosofiche (Viroli) e giuridiche( Balduzzi et al.,2007).Tuttavia la sproporzione con il tema dei doveri è evidente.In Francia,nonostante la monografia di Hanicotte(2007),uscita circa dieci anni dopo quella di Madiot(1997), la trattazione del tema nell’ambito della Associazione dei costituzionalisti francesi e l’intervento di Rondeau(2008),a 151 titoli dedicati ai doveri dell’uomo corrispondono 6175 indicazioni relative ai diritti dello stesso.Una situazione simile è rilevabile in Germania e in ambito anglo-americano. Ne viene fuori la necessità di approfondire le ragioni di questa sproporzione e se sia possibile,come indica teleologicamente, trovare un opportuno equilibrio tra diritti e doveri.
Non mi soffermo,per adesso, sulla nozione di equilibrio (implicito o esplicito),che il titolo del Convegno suggerisce e che necessiterebbe di una opportuna chiarificazione( che significa,ad esempio, equilibrio in campo giuridico ed in particolare nell’ambito dei diritti? Significa perfetta parità oppure un punto di equilibrio;ecc.). Dichiaro,però, che, poiché il collega Garcìa Roca mi ha tagliato l’erba sotto i piedi con una relazione che copre ampiamente le competenze del costituzional - comparatista, sono costretto ad evidenziare che l’analisi comparatistica possiede una duplicità di vocazione : da un lato la stessa è soggetta ad una tendenza verso il diritto pubblico generale, trascurando ufficialmente l’ordinamento/gli ordinamenti di riferimento dell’osservatore ; dall’altro è, invece, tesa all’interpretazione di specifiche disposizioni positive al fine di estrarne l’eventuale contenuto normativo a fini pratici all’interno di uno specifico ordinamento. Le due strategie risultano complementari, ma divergono sensibilmente e, se ritengo che non si possa essere giurista se non si è comparatista(Lanchester,Gli stumenti della democrazia,2004), è anche vero che le finalità del primo approccio sono di tipo più teorico e classificatorio, le seconde - invece.- più pragmatiche. Affermo, dunque, che in questa sede mi dedicherò preferenzialmente al primo tipo di approccio rispetto al secondo, utilizzando i classici strumenti del giuspubblicista con interessi di tipo comparatistico : da un lato gli indispensabili attrezzi, derivati dalla teoria generale ( diritto, dovere, obbligo, onere) o dal diritto costituzionale (Costituzione ,forma di Stato,forma di regime) sulla base di una sensibilità storica che relativizza i concetti utilizzati e li situa; dall’altro la necessità di utilizzare, in questo specifico caso, anche gli strumenti del privatcomparatista ( tecnica e stile del diritto alias la famiglia giuridica) e quelli più generali di cultura politica e civiltà al fine di comprendere quale sia il rapporto che lega i singoli tra loro e alle istituzioni sociali e politiche.
c)Il programma-Premesso questo, nel corso della relazione opererò alcune definizioni concettuali e affermazioni di metodo ed evidenzierò, con succinti esempi concreti, il nuovo interesse per il tema dei doveri . Opererò ,inoltre,una sintetica analisi dei doveri costituzionali nelle varie forme di Stato e forme di regime sia in prospettiva diacronica che in prospettiva sincronica. Concluderò osservando come la rinascita dell’interesse sui doveri costituzionali si inquadri nell’ambito dell’espansione dello Stato costituzionale in aree lontane dalle origini e nello stesso tempo nella crisi dello Stato sociale contemporaneo globalizzato.




2- Undici affermazioni apodittiche- Opero, di conseguenza, qui di seguito ed in maniera succinta una serie di affermazioni che chiariscono la mia impostazione . Sono undici punti da cui deduco uno schema interpretativo minimo sul tema dei doveri costituzionali, per poi applicarlo alla realtà concreta.

Primo. In generale , per diritto intendo ” l’insieme delle regole che disciplinano,in ciascuna società individuata,a) la repressione dei comportamenti considerati socialmente pericolosi ;b)l’allocazione ad individui e collettività di beni e servizi;c) la istituzione e la assegnazione di poteri pubblici”(Tarello,in Manuale , Amato - Barbera ,1986,p.21). La citata definizione di Tarello è - a mio avviso- troppo materiale e preferisco correggere il punto b) ,sostituendo “di beni e servizi” con “di valori” ( e il mio riferimento va a Easton e a Lasswell e Kaplan). In questo contesto il diritto fornisce al titolare, persona fisica o corporata, determinate pretese, che sono limitare da quelle di altre persone fisiche o corporate.

Secondo . Le persone fisiche o corporate possono avere natura privatistica o pubblicistica, con differenti conseguenze per la titolarietà e l’esercizio di diritti e degli eventuali doveri.

Terzo . Sotto il profilo giuridico, l’esistenza di un diritto è correlata con la possibilità del soggetto cui appartiene di farlo valere nei confronti di chiunque. Vi deve essere, perché sia un diritto, la possibilità che l’intervento di negazione dello stesso da altro soggetto sia sanzionato dall’ordinamento pubblicistico. Se non vi è un obbligo,ma un ben più generico dovere , si dice che il singolo o il gruppo è tenuto a conformarsi non ad un comando giuridico, ma ad uno di tipo morale. Si tratta di un consiglio. Tradotto in termini cattolici l’obbligo viene espresso sulla base della potestas directa , il dovere morale dalla potestas indirecta. In generale dovere evidenzia ,dunque,un obbligo morale non supportato da una sanzione pubblicistica a differenza di un obbligo giuridico, che invece la prevede. Avverto che la previsione della necessità della sanzione giuridica , perché si abbia un obbligo , è in realtà correlata con una struttura sociale individualistica ( e quindi culturalmente determinata), in cui non rilevino il controllo sociale e la relativa sanzione non basata sull’ uso della forza legittima. Una simile concezione è , però, chiaramente eurocentrica ed è messa in crisi da altri tipi di concezioni e realtà, che - nel mondo globalizzato ma non uniformizzato - rilevano pesantemente(v. Rondeau,La relation des droits aux devoirs,2008).

Quarto. Il sostantivo costituzione è notoriamente polisemico ed individua differenti tipi di significati; ne deriva che anche l’aggettivo costituzionale non possiede un’ accezione unica. Se facciamo riferimento alla nota classificazione schmittiana, abbiamo,infatti, un concetto di costituzione in senso assoluto (nelle sue differenti significazioni realistiche o normative); un concetto relativo(“basato sui caratteri esteriori e secondari,cosiddetti formali”,Schmitt,Dottrina ,p.26), derivante dal tipo di fonte; uno positivo,caratterizzato dalla “determinazione consapevole della forma speciale complessiva, per la quale l’unità politica si decide”(idem,p.39) ed uno ,infine, in senso peculiare, corrispondente “ad un determinato ideale di costituzione”(ibidem,p.59) .

Quinto- In questa prospettiva, nella prevalente dottrina i diritti fondamentali ed i doveri costituzionali sono sempre stati identificati con il concetto ideale di Costituzione ovvero con la costituzione costituzionale dello Stato (ibidem) . Come sottolinea Lombardi(1967), i doveri pubblici hanno le loro radici in una forma di regime precostituzionale, mentre l’impostazione ideologica ed eurocentrica dei diritti fondamentali e dei doveri costituzionali discende da uno specifico tipo di cultura politico-giuridica, da cui deriva una specifica concezione dell’obbligo politico assunto nella forma di regime, a sua volta collegata una determinata struttura potestativa atta ad implementare diritti e doveri.

Sesto- L’aggettivo fondamentali, collegato con il sostantivo diritti, evidenzia “diritti pre- e sovra statuali”, che le istituzioni statuali riconoscono e proteggono, da cui derivano diritti di difesa (Schmitt,pp.219-220).L’aggettivo costituzionali accanto a quello di doveri indica, invece, comportamenti che l’ordinamento evidenzia come giuridicamente e/o politicamente apprezzabili. Essi si rivolgono ai soggetti privati (singolo o gruppi) o a quelli pubblici. Per i primi il dovere caratterizzato dall’esistenza di una sanzione costituisce un obbligo, per i secondi si connette ad una competenza; per entrambi - in caso di elusione - deve esservi una sanzione perché ci si trovi davanti ad un dovere giuridico. Nel caso di doveri positivi che incidano sui diritti fondamentali, ci si trova di fronte a fenomeni di funzionalizzazione degli stessi sulla base di più o meno precise finalità politico-ideologiche, poste alla base dell’ordinamento.

Settimo. Le concezioni dei diritti e dei doveri possono essere classificate prima di tutto sulla base della loro origine.Esse si dipartono in :
• Concezioni di tipo numenico, che individuano la posizione dei singoli individui, l’organizzazione del sociale e del politico sulla base di valori rivelati normativamente dall’esterno della comunità e degli individui stessi. Come esempio contemporaneo di Costituzione documentale fondata su una concezione numenica vi propongo quella iraniana della fine degli anni Settanta che nei suoi principi fondamentali (art.2) evidenzia di essere basata sulla rivelazione divina ed il suo ruolo fondamentale per stabilire le leggi.;
• Concezioni immanentistiche, che vedono la posizione degli individui,l’organizzazione del sociale e del politico in una disponibilità non trascendente e che si bipartono, a loro volta, in :
o Ricognitive di diritti prepositivi e certificative di diritti positivi(v. as es.art. 2, Cost. it.;art.1,2 GG;art.10 Cost. spagnola);
o Esclusivamente certificative di diritti positivi (v.ad es. art.4 e ss. cost. greca;art.7 e ss. Cost. svizzera).



Ottavo- Le concezioni dei diritti e dei doveri divergono non soltanto sulla base della loro origine (numenica o immanentistica), ma anche in relazione al ruolo che ha nelle stesse:
• l’individuo;
• o la Comunità.
Nelle concezioni di tipo numenico spesso al centro non vi è l’individuo, ma la comunità di credo o di tipo etnico-linguistico. Ma è noto che esistono concezioni di tipo immanentistico che individuano nella comunità di sangue o in quella sociale il luogo di imputazione principali dei valori. In questa prospettiva i diritti ed i doveri sono imputati principalmente al gruppo, lasciando sullo sfondo l’individuo caricato di doveri e esili (o a volte insistenti) diritti.
Il contrattualismo seicentesco, sulla base della rottura della respublica christiana, fonda, invece, tendenzialmente sull’individuo e i suoi diritti il pactum societatis e condiziona al rispetto degli stessi il pactum subiectionis, ma può essere caratterizzato da una duplice ambiguità. Da un lato, la stessa formazione del Commonwealth può far sparire l’individuo, dall’altro i diritti dello stesso possono essere compressi per la salvezza del Commonwealth . Le concezioni statolatriche, razziste o classiste, invece, assolutizzano i diritti e i doveri del collettivo, schiacciando quelli dei singoli componenti dello stesso demos politico .

Nono- La differenziazione tra pubblico e privato, frutto della grande scissione post-medievale, evidenzia in generale la possibilità che alcuni diritti ( anche i fondamentali) vengano limitati in favore della Comunità. Come si è detto,la grande divisione è operata tra gli ordinamenti che riconoscono i diritti della persona e quelli che provvedono a concederli .Tuttavia, anche quando si ragioni sulla base della fictio del contratto tra individui , che costituiscono il Commonwealth e si certifichi che ad es. la vita e la proprietà sono i diritti fondamentali principali, tutti gli ordinamenti ammettono che gli stessi possono essere sacrificati per la salus rei publicae.

Decimo- Per alcuni (penso ancora a Schmitt) nell’ideologia giuridico politica liberale e liberaldemocratica dello Stato di diritto i diritti fondamentali non sarebbero limitabili, ma questo è pura teoria. La previsione dello stato di eccezione lo conferma. Esiste, infatti, nella giurisprudenza delle Corti (ovvero nel diritto vivente), ma in generale nella costituzione materiale di ciascun ordinamento un limite obiettivo che è quello dell’emergenza ovvero dello stato di necessità in cui gli stessi diritti inviolabili del singolo possono essere posti in forse. Gli ordinamenti liberali e democratici pongono limiti formali e sostanziali a simili situazioni , ma la pretesa del singolo di esercitare ad libitum i diritti anche riconosciuti dall’ordinamento, di fronte alla necessità della salus rei publicae fa un passo indietro per periodi limitati e controllati. In questo senso la legislazione e la conseguente giurisprudenza sull’emergenza prodottasi dopo l’11 settembre 2001 negli Usa ed in altri ordinamenti richiama, con nettezza e precisione, come le stesse corti riconoscano dei limiti temporanei ai diritti fondamentali,assegnando ai poteri pubblici il dovere(competenza) di preservare l’ordinamento. E’ per questo che è solo la libertà di coscienza e quella di manifestazione del pensiero che vengono considerate come veramente intangibili, ma sono convinto che in momenti estremi anche questi potrebbero essere limitati. I principi generali dell’interpretazione vedono, dunque, le corti operare un opportuno bilanciamento dei valori costituzionali anche per quanto riguarda i diritti fondamentali.


Decimo- I doveri possono essere meramente pubblici ( ma si riferiscono ad una forma di Stato e di regime pre – borghese), oppure costituzionali,ovvero limitati dalla inviolabilità dei diritti fondamentali. Negli ordinamenti contemporanei di origine liberale e democratica i doveri dei singoli cittadini o dei gruppi sono soggetti all’inviolabilità dei diritti fondamentali, mentre i doveri dei soggetti pubblici si collegano alle loro competenze. I cosiddetti doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale rappresentano una specifica evoluzione dello Stato liberal-borghese, nella specie dello Stato sociale ed oggi si aprono ai nuovi diritti(ad es. quelli ambientali). Essi evidenziano fini politici, che devono orientare l’azione dei pubblici poteri e che, nei limiti dell’indefettibilità dei diritti fondamen tali, possono concretarsi in norme positive, ma anche canoni ermeneutici.
Undecimo-I diritti fondamentali ed i doveri costituzionali si inseriscono nella dimensione internazionale, ma la stessa - se non supportata dall’elemento statuale- non riesce ad assumente effettività.

3-Diritti e doveri nella dimensione diacronica e sincronica. Sulla base di queste affermazioni dovrebbe essere operata la concreta analisi dei diritti e dei doveri costituzionali in forma diacronica e sincronica, secondo la prospettiva suggerita da Robert Hanicotte dei cerchi concentrici che partono dall’individuo e finiscono alla dimensione internazionale( Hanicotte, 2007,pp.63 ss.).
A me sembra che un simile compito non sarebbe possibile nei limiti temporali di una relazione di settore. Un simile esercizio sulla base dei testi delle costituzioni storiche e positive può divenire essenzialmente formale, anche se i testi delle costituzioni esprimono plasticamente un indicatore della cultura politica e giuridica di una collettività (Haeberle).

a-Cicli costituzionali e equilibrio tra diritti e doveri- Rilevo sinteticamente che l’analisi diacronica evidenzia che l’evoluzione delle forme di regime ha comportato con la grande rottura del mondo medievale la costruzione dell’apparato istituzionale dello Stato moderno ed il succedersi di varie forme di Stato, che individuano mutevoli rapporti tra individuo e autorità, tra comunità e Stato apparato(Mortati,Le forme di governo,1972). Non v’è chi non veda in questa classica definizione di Mortati la duplicità delle impostazioni che nelle concezioni dell’obbligo politico evidenziano i rapporti tra libertà dei singoli e autorità. Non mi soffermo sulle contraddizioni non risolte che la definizione consapevolmente contiene, ma le stesse concezioni giusnaturalistiche evidenziano come il riconoscimento di alcuni inalienabili diritti precedessero lo stesso pactum societatis e come il singolo fosse legato da doveri nei confronti della comunità. Aggiungo che per quanto riguarda i diritti ed i doveri la soluzione concreta alle ambiguità dellla definizione della forma di Stato è fornita dal suo interfaccia ovvero la forma di regime, che definisco come “norme,valori,regole del gioco e strutture di autorità in cui agiscono i soggetti politicamente rilevanti”(Lanchester,2004). Mentre la nozione forma di Stato descrive i rapporti tra individuo e autorità, la seconda nozione è condizionata dal numero e dalla qualità dei soggetti politicamente rilevanti e dalla formola politica che costituisce la giustificazione dell’obbligo politico. Nella contrapposizione tra antico e nuovo regime, l’accento venne gravato sui diritti, ma i doveri conservarono implicitamente il carattere di elemento costitutivo dell’ integrazione necessaria della comunità politica (Smend, Verfassung und Verfassungsrecht,1928).
Nelle varie forme di Stato il rapporto tra libertà e autorità varia e così variano anche i rapporti tra i diritti ed i doveri dei componenti del demos politico. L’analisi diacronica del caso francese è in questo senso incisiva. La dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789 richiama, come si è visto, la connessione di diritti e doveri, ma- dopo la sbornia giacobina - è la costituzione del 1795 che evidenzia come,mentre la dichiarazione dei diritti conteneva specifici obblighi per il legislatore , “le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs ». Si tratta di obiettivi che chiariscono la forma di regime invalente nella costituzione dell’anno III rispetto alla base del suo demos politico ristretto,fondato sul suffragio censitario. E’ significativo,però, che la Costituzione francese del 1848, successiva anch’essa ad un episodio rivoluzionario, calchi la mano sui doveri costituzionali, mentre viene concesso il diritto di voto maschile e che gli stessi scompaiano sia nella Costituzione del II Impero e negli atti costituzionali della III Repubblica, per poi riapparire in maniera soffocante nel progetto di Costituzione petainista del 1941, mentre nella costituzione della IV Repubblica si assiste alla enunciazione di diritti e doveri sociali, ma con una significativa timidezza .
La stessa esperienza costituzionale tedesca dimostra la connessione tra forma di regime e di Stato e dinamica dei doveri in Germania, dove la Costituzione di Francoforte prende in considerazione soltanto i doveri dei soggetti pubblici e non dei cittadini. Dopo il cosiddetto periodo della reazione, la RV del 1871 ebbe un carattere puramente organizzatorio, nell’ambito delle caratteristiche monarchico costituzionali non sempre logicamente coordinate, lasciando alle singole Costituzioni degli Stati componenti il Bund la regolazione dei diritti fondamentali .Co la rivoluzione di Novembre,la proclamazione della Repubblica l’ele<ione della Assemblea costituente, la WRV introdusse, nella parte, seconda I diritti e i doveri dei cittadini, evidenziando però all’art. 110 come « ogni tedesco ha in ciascun Land del Reich gli stessi diritti e doveri di un cittadino di questo”, mentre nel Grundgesetz di Bonn il tema non viene toccato esplicitamente, evidentemente come riflesso reattivo al regime nazista.
La funzionalizzazione di tutti i diritti ( compresi i fondamentali) e non soltanto di quelli sociali è invece caratteristica degli ordinamenti ispirati all’ideologia marxista.
In questa dimensione, senza soffermarsi troppo sul tema, è sintomatica la Costituzione dell’URSS del 1936, ma soprattutto quella del 1977,dove - aldilà della lista dei doveri dei cittadini- è contenuta la esplicita funzionalizzazione dei diritti al principio della legalità socialista. In questa direzione, con un’espressione culturale molto significativa si pone il testo della Costituzione cinese che all’art. 49 prevede addirittura il dovere della pianificazione familiare.
Si pone in posizione intermedia l’esperienza di alcuni ordinamenti in cui la convergenza tra varie tipi di cultura politico-giuridica ha evidenziato un rapporto tra diritti e doveri di varia generazione . In questa prospettiva , com’è noto, la costituzione Repubblicana prospetta, sulla base dell’art. 2 e 3, possibilità di espansione ermeneutica molto ampie in materia. Il riconoscimento e la garanzia da parte della Repubblica dei “diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” con la previsione dell'”adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”,unita all’individuazione del compito di rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” ha costituito il compromesso efficiente stabilito dalla Carta repubblicana.
La parte teleologica non soltanto ha bisogno di una solida volontà politica, ma sembra figlia di una situazione storico sociale di cui i partiti che hanno redatto il patto costituzionale erano elementi fondamentali. La questione fondamentale degli ultimi quindici anni si concentra sulla vitalità i un patto costituzionale in cui non soltanto i soggetti fondatori sono scomparsi, ma che in alcune sue parti riflette una realtà che pare molto lontana.

4-Conclusioni: il tema dei doveri nelle società contemporanee tra multiculturalismo e crisi dello Stato sociale - Per molti anni il tema dei doveri è stato, dunque , apparentemente trascurato. Ma quando si affrontano dichiarazioni universali come quella del 1948 o quelle regionali (sarebbe meglio di continentali) dovrebbe scattare da un lato la cautela, dall’altro la necessità di integrare l’approccio con la variabile cultura giuridica e cultura politica degli ordinamenti coinvolti. Non vi è dunque solo la contraddizione, rilevata recentemente (ma anche per motivi infragovernativi) dal ministro degli esteri francese Bernard Kouchner, tra diritti umani e politica estera degli Stati, ma la differente interpretazione delle stesse Dichiarazioni sui diritti umani da parte dei singoli stati. Sulla base delle culture giuridiche e politiche di cui gli stessi sono espressione. In questa prospettiva la Dichiarazione del 1948 rischia di costituire il frutto dell’universalismo occidentale,sulla base di concezioni individualistiche o al massimo personalistiche. I fenomeni di globalizzazione e di internazionalizzazione hanno provocato una espansione dei diritti, ma non è detto che vi sia stata una omogeneizzazione degli stessi. E’ noto che il tempo influisce sul fenomeno giuridico,così come lo spazio. La American Declaration of the Rights and Duties of Man, adottata a Bogotà dalla Ninth International Conference of American States tra l’aprile ed il maggio 1948, esprimeva quella concezione di equilibrio tra diritti e doveri che alcuni ritengono non sarebbe presente in maniera esplicita nella Dichiarazione Onu del dicembre dello stesso anno. In questo caso la natura della differenziazione ha evidenti radici nella grande frattura bipolare tra ordinamenti derivante dalla guerra fredda e nella polemica tra dichiarazioni di diritti formali e sostanziali . Un simile tipo di cleavage si sviluppa nell’ambito della tradizione culturale occidentale immanentista,vdove l’accentuazione del carattere individualistico o comunitario dei diritti e dei doveri rientra in un campo prevedibile, che viene a caratterizzare la funzionalizzazione dei diritti fondamentali e implicitamente carica di compiti non soltanto l’ordinamento ed i suoi rappresentanti, ma soprattutto di doveri i singoli ed i gruppi considerati titolari di diritti. la prospettiva cambia sensibilmente se ci si sofferma,invece, sulla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, poiché questa evidenzia certamente la sua origine immanentistica , ma anche la sua tendenza comunitaria e statualistica con l’esplicitazione di precisi doveri dello Stato e del singolo individuo nella parte seconda della dichiarazione stessa. In particolare è significativa la disposizione dell’art. 17 sulla promozione e protezione dei valori morali e tradizionali riconosciuti dalla Comunità da parte dello Stato e la stessa funzionalizzazione dei diritti prevista all’art. 27. Ciò riproduce,in maniera evidente, il particolare momento storico in cui la Carta africana venne adottata nell’ambito del conflitto bipolare e delle conseguenze del processo di decolonizzazione. La Charte arabe des droits de l’homme del 1994 esprime,invece, in maniera evidente la sua origine numenica con il riferimento alla divinità, ma anche il carattere comunitario del soggetto dei diritti (nazione e popolo arabo, di cui al preambolo).
Queste sintetiche osservazioni dicono quanto sia difficile, nel modo internazionalizzato e globalizzato, produrre una visione omogenea e coerente dei diritti e come i soggetti che trattano le dichiarazioni in oggetto rappresentino oramai uno spettro molto ampio dal punto di vista culturale e politico . La dicotomia tra diritti e doveri assolutizzati da un lato e relativizzati dall’altro pare sempre più presente . La scelta di riaffermazione dei diritti e dei doveri del singolo nell’ambito di una Comunità che sia al servizio della promozione dello stesso è, dunque, etica ed ineludibile per chi non voglia scomparire nel relativismo assoluto, ma anche piena di conflitti ed oscurità.