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Costituzione provvisoria :Decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151
DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 GIUGNO 1944, N. 151

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 GIUGNO 1944, N. 151
ASSEMBLEA PER LA NUOVA COSTITUZIONE DELLO STATO,

GIURAMENTO DEI MEMBRI DEL GOVERNO E FACOLTÀ

DEL GOVERNO DI EMANARE NORME GIURIDICHE


UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno


In virtù dell'autorià a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2
È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.
Art. 3
I Ministri e Sottosegretari giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.
Art. 4
Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del regno con la formula:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta di ...

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:...

Art. 5
Fino a quando resta in vigore la disposizione dello art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del regno con la formula:
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta di ...

Abbiamo decretato e decretiamo ...

Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.


Dato a Napoli, addì 25 giugno 1944


UMBERTO DI SAVOIA