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Costituzione provvisoria:Decreto Legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 MARZO 1946, N. 98

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 MARZO 1946, N. 98
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE

LUOGOTENENZIALE 25 GIUGNO 1944, N. 151, RELATIVO

ALL´ASSEMBLEA PER LA NUOVA COSTITUZIONE DELLO STATO,

AL GIURAMENTO DEI MEMBRI DEL GOVERNO ED ALLA

FACOLTÀ DEL GOVERNO DI EMANARE NORME GIURIDICHE


UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno


In virtù dell´autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all´Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull´emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto-legge luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Satto, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1
Contemporaneamente alle elezioni per l´Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

Art. 2
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l´Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall´Assemblea.
Per l´elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell´Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta la maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

Avvenuta l´elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l´incarico per la formazione del nuovo Governo.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l´attuale regime luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell´Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.

Art. 3
Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall´Assemblea.
Il governo potrà sottoporre all´esame dell´Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo è responsabile verso l´Assemblea Costituente.

Il rigetto di una proposta governativa da parte dell´Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfifudcia, internenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell´Assemblea.

Art. 4
L´Assemble Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.
L´Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell´entrata i nvigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l´ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.

Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l´Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1 luglio 1900 e successive modificazioi fino al 1922.

Art. 5
Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.
Art. 6
I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell´Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell´art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.
Art. 7
Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto luogotenenziale che indice le elezioni della Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi sul loro onore a rispettare e far rispettare nell´adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell´Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 8
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l´elezione dei deputati dell´Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportare le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essre indicati due disitnti contrassegni.

Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, unito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d´Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.


Dato a Roma, addì 16 marzo 1946


UMBERTO DI SAVOIA