Weimar e la cultura giuridica del lavoro in Italia
di
Umberto Romagnoli
In Italia, non è da molto tempo che la cultura giuridica del lavoro si confronta con l’esperienza politico-costituzionale della Repubblica di Weimar. I contatti non possono dirsi iniziati prima dell’accurata divulgazione di quell’esperienza ad opera di Gaetano Vardaro. Non hanno avuto inizio cioè anteriormente all’ottavo decennio del ‘900. Difatti, è stato lo stesso Vardaro ad osservare che alla politica del diritto di cui è espressione il nostro modello giuslavoristico “può essere rimproverato un difetto di germanesimo ed un eccesso di anglo-americanismo”.
Più avanti chiarirò in quale senso e misura il rilievo sia da condividere. Per adesso mi interessa spiegare perché appartenga a Vardaro – che non era un giuspubblicista – il merito di avere introdotto la problematica weimariana nella cultura dei giuristi del lavoro italiani.
In primo luogo, è da escludere che avrebbe potuto guadagnarselo un esponente della gius-pubblicistica. E ciò per stringenti ragioni di natura antropologico-culturale. Alludo al fatto che appartiene alla tradizione italica il disinteresse della gius-pubblicistica per i problemi del lavoro e che tale disinteresse, visto peraltro con favore dalla gius-privatistica che si era impadronita dell’isoletta in flumine nata in seguito denominata diritto del lavoro, è all’origine della frattura comunicativa.
Il black-out non si interruppe neanche in epoca corporativa, malgrado la verbosa controffensiva del fascismo giuridico che considerava eretico l’inquadramento dei problemi del lavoro in ambito privatistico. Ciò non impedì infatti alla gius-pubblicistica di evolvere come un settore del sapere giuridico attratto da questioni di alto profilo, per la cui comprensione bisogna sforzarsi di volare a livello-aquila, e alla gius-privatistica di continuare a volare a livello-passerotto, come del resto è bastevole a favorire ut erat in votis la mediazione giudiziaria degli immancabili litigi tra padrone e operaio che hanno in genere lo spessore delle beghe da cortile.
Non che la gius-pubblicistica non abbia tentato, anche nel secondo dopoguerra, di erodere l’egemonia della gius-privatistica. Ci ha provato, ma con la determinazione di chi presagisce la sconfitta. Una sconfitta che avrebbe accomunato il gius-pubblicista e dossettiano Costantino Mortati e il gius-privatista e comunista Ugo Natoli.
Se non si può parlarne come se fossero una sola persona, è tuttavia sicuro che realizzarono il massimo di convergenza nella contestazione di un orientamento di pensiero che, scontando la sostanziale irrilevanza delle norme costituzionali nei rapporti inter-privati, impoverisce la serie di dati di cui gli interpreti devono tenere conto per fare il loro mestiere. Tale unità d’intenti è indiscutibile anche se, per Mortati, la valorizzazione del diritto costituzionale in materia di lavoro è l’avventura intellettuale di un giorno, mentre Natoli ne fece la sua cifra stilistica, pur sapendo che il suo destino era quello di cantare fuori del coro.
Torniamo ora a Vardaro e alle ragioni del suo principale lascito culturale.
Gaetano era allievo di Gino Giugni. E Giugni, che nel dopo-guerra aveva intrattenuto un rapporto da discepolo a maestro con Otto Kahn-Freund formatosi nella scuola di pensiero di Hugo Sinzheimer, è stato il primo giurista italiano a riaprire la medesima controversia sul metodo destinata a ridefinire il modo d’essere giuristi del lavoro che proprio Sinzheimer aveva promosso nella Germania di Weimar. Il più longevo degli allievi di quest’ultimo, Franz Mestiz, interpellato alcuni anni fa su cosa avesse imparato da lui, dichiarò di essergli debitore “anzitutto perché Sinzheimer sapeva trasmettere la convinzione che (...) l’interpretazione tecnico-dogmatica del dato normativo è necessaria, ma non sufficiente per comprendere ed applicare il diritto del lavoro”.
Anche l’iniziale isolamento di Giugni ha a che fare col mos italicus iura docendi, del cui folklore è parte integrante un’organizzazione accademica del sapere desensibilizzata al fatto che, in nome della purezza del metodo giuridico, l’autenticità del diritto del lavoro fosse sacrificata due volte. Una prima volta, presumendo che il lavoro avesse bussato alla porta del diritto per omologarsi ad una cultura mono-disciplinare che privilegia la dimensione patrimoniale, mercatistica e individuale dei rapporti sociali. Una seconda volta, presumendo l’insuperabile subalternità del lavoro (e del suo diritto) rispetto all’economia.
Nemmeno l’avvento di una Repubblica democratica che si proclama “fondata sul lavoro” indusse a rivedere tali pregiudizi. Anzi, la loro sopravvivenza trovò un eccellente pretesto: l’esigenza di alleggerire la cultura giuridica del lavoro delle scorie dell’esperienza corporativa e della sua legificazione cingolata. Scorie, peraltro, che si decise di conservare nel momento stesso in cui il fascismo giuridico diventava oggetto di una demonizzazione di rara ambiguità, perché enfatizzava le discontinuità rispetto all’esperienza precedente ed insieme precludeva l’individuazione dei legami con quella successiva.
L’incisività del ruolo che Giugni svolse in qualità di policy-maker accademico aiuta senz’altro a rispondere alla domanda consistente nel sapere come e perché sia uscito vincente dal contenzioso che aveva visto soccombere Sinzheimer.
E’ sufficiente uno sguardo alla sua biografia per ricavarne la sensazione che la Signora Storia stabilì con lui un rapporto più confidenziale che con altri. Nessuno però saprà mai se ciò dipendesse dall’abilità con cui Gino ha saputo corteggiarla con successo o, al contrario, dall’insistenza con cui lei gli si era incollata addosso. E’ un dilemma della medesima natura esistenziale di quello che, secondo Gino, dà l’imprinting al suo operato: “non saprò mai se sono un giurista prestato alla politica o un politico prestato al diritto”.
Ciò premesso, non basta dire che seppe combattere con impegno, sagacia e coraggio, sia perché queste doti non mancavano a Sinzheimer sia perché esse non sarebbero servite da sole ad evitare la sconfitta anche di Giugni. Insomma, non basta dire che aveva una marcia in più. La verità è che a favore di Giugni giocò in maniera determinante il complesso delle circostanze che, da noi, hanno consentito al diritto del lavoro di assumere forme espressive, e acquistare contenuti, che reclamavano una cultura giuridica rinnovata in base ad una metodologia solidale con i postulati di una costituzione modellata su quella di Weimar. “Superamento del principio individualistico, affermazione del primato del sociale e sostituzione di una concezione sostanziale di eguaglianza a quella puramente formale invalsa nelle costituzioni dell’Ottocento”: ecco come Mortati sunteggiò la trama fondativa del disegno riformatore del ‘19.
Pertanto, se la sconfitta di Sinzheimer ha il valore semantico di una metafora della tragedia di Weimar che si consumò col logoramento di un programma gradualista di trasformazione democratica dello Stato, l’opposta sorte che toccò a Giugni va messa in relazione col fatto che, nella Repubblica nata dalla Resistenza, l’equilibrio dei rapporti di potere tra le forze politiche permise al diritto del lavoro del dopo-costituzione di orientarsi in una direzione in cui, nella peggiore delle ipotesi, le incognite non superassero le opportunità. Infatti, della Repubblica italiana può dirsi l’esatto contrario di quel che si è soliti ripetere della Repubblica di Weimar: “nata da una sconfitta, ad essa rimase sempre legata”, ha scritto Thilo Ramm. Figlia di un vittorioso movimento di liberazione, la Repubblica italiana invece durerà.
Per consolidarsi, però, essa ha dovuto accettare che la sua costituzione fosse congelata, in attesa che maturassero le condizioni favorevoli al dispiegamento della potenzialità intrinseca di innovazioni ordinamentali d’importanza strategica: l’organizzazione sindacale è libera e lo sciopero è un diritto. Nel frattempo, l’impatto delle medesime innovazioni sarebbe stato mediato da una gius-privatistica che assegnava al diritto comune la funzione di erigere una linea Maginot contro uno Stato che si era macchiato di troppe colpe, contribuendo così a mitizzare l’idea che ci fosse un ordine naturale delle cose da restaurare, in alternativa all’ordine artificiale creato dal diritto pubblico sulla cui credibilità pesava come un macigno il giudizio di disvalore che esso si era meritato durante l’orgia corporativa.
Dimenticare Weimar, tuttavia, non è stata la nota dominante soltanto di un pensiero giuridico tendente a negare che “una forte scienza del diritto pubblico (fosse) indispensabile all’indomani dell’entrata in vigore della costituzione proprio per sostenere la sua attuazione e la sua piena normatività” (Fioravanti). Infatti, anche dopo l’approvazione parlamentare dello statuto dei lavoratori, nessuno ne colse l’affinità con la costituzione di Weimar e la successiva legislazione, per quanto ricca di istituti di sostegno sindacale. Piuttosto, lo statuto venne concordemente accostato alla legislazione del new deal roosveltiano. Perché? perché, è la risposta, il suo papà – come ci siamo abituati a chiamare Giugni – tenuto a dispensare il viatico per un viaggio che sarebbe stato tempestoso per la sua creatura ha l’obbligo di richiamare precedenti di successo che predispongano alla speranza e all’ottimismo. Per certo, evita di stabilire connessioni con la vicenda storico-giuridica che pure aveva generato il moderno diritto del lavoro in Europa. Giugni sapeva infatti che il sistema di valori elaborato dai costituenti a Weimar si era precocemente piegato nella direzione regressiva imposta dall’invisibile cabina di regia che presiede in tutti i paesi allo sviluppo del diritto vivente. Lo sapeva perché era al corrente del dibattito di cui furono protagonisti proprio i giuristi weimariani; e Kahn-Freund aveva documentato, in un celebre saggio scritto in prossimità del crollo della Repubblica di Weimar, che la legittimazione del sindacato non comportava di fatto né il riconoscimento della sua autonomia decisionale né l’accettazione della realtà del conflitto industriale come un dato fisiologico del pluralismo degli interessi. Per questo, Giugni non ha mai condiviso la propensione a idoleggiare lo Stato, la sua giurisdizione e le sue leggi. La verità è che l’esperienza di Weimar lo aveva reso consapevole dell’errore di aspettarsi da una costituzione, per avanzata che possa essere, democrazia politica e democrazia economica, democrazia nei partiti e nei sindacati, libertà individuali e di gruppo, rafforzamento parallelo dell’impresa privata e dello Stato, economia sociale e di mercato. Aspettarsi tutto vuol dire essere tanto ingenui da aspettarsi troppo.
Nel dopo-statuto però che ciò che era sottotraccia affiora. La memoria di Weimar reclama la visibilità negata non appena arriva il crepuscolo del tardivo new deal italiano. Nonostante lo statuto che ne solennizzava la nascita. Nonostante l’amnistia deliberata a ridosso dello statuto col proposito di fare un falò di una larga porzione delle 14 mila denunce penali contro operai e studenti autori di vere o presunte illegalità commesse nel clima arroventato che si vuole archiviare per rientrare nella normalità. Nonostante la firma di un rinnovo contrattuale che, costato una cifra-record di ore perdute per scioperi aziendali, nazionali ed anche generali, permetteva ai lavoratori metalmeccanici di lavorare di meno e guadagnare di più.
Si racconta che, raggiunto dalla notizia della tragedia di Piazza Fontana il 12 dicembre del ’69 in apertura dell’ennesimo round negoziale di tale rinnovo, il ministro incaricato della mediazione (Carlo Donat Cattin) abbia esclamato: “o chiudiamo subito le trattative o arrivano i colonnelli”.
Come dire: l’estremizzazione del confronto con la controparte aveva evocato non soltanto la “grande paura” del biennio rosso che aveva disorientato la borghesia del primo dopo-guerra. Ha finito per evocare anche il nemico; un nemico la cui perizia ricattatoria emula quella delle forze che, con la soppressione della costituzione del ‘19, si proponevano di cancellare ogni traccia della rivoluzione del ’18. Sorprende perciò che la storiografia contemporanea non abbia giudicato plausibile cogliere nelle vicende conflittuali dell’autunno caldo indizi o sintomi di un conato di guerra civile.
L’attribuzione di questo carattere è certamente controvertibile, ma non molto più di quanto non lo sia il frequente accostamento che la pubblicistica dell’epoca propone con intenti polemici alla vertenza sindacale culminata nell’occupazione delle manifatture dell’industria siderurgica nel settembre del 1920. Lo stesso ricorso alla semplificazione terminologica è di per sé inquietante e può essere rifiutato per motivi mutatis mutandis non dissimili da quelli che, anteriormente alla celebre ricerca di Claudio Pavone, ne sconsigliavano l’impiego con riferimento alla Resistenza. Ciò non toglie che, sia pure nelle forme e coi mezzi propri dell’autotutela collettivo-sindacale, la stagione degli scontri frontali si è riaperta negli stessi luoghi in cui si era chiusa l’indomani della Liberazione. Nelle fabbriche del Nord.
E’ solamente ovvio che molto, se non tutto, è cambiato. Tuttavia, l’inimicizia che si esprime attraverso la rottura dei meccanismi del potere di comando in fabbrica ha la radicalità di allora; identico il sentore di un’eversione classista; uguale la volontà di battersi per una libertà da conquistare più che da difendere e ugualmente diffusa è la condivisione del senso di appartenenza ad un comune destino.
“A ridiventare attuale non è semplicemente l’antifascismo”– ha scritto Guido Crainz con riferimento all’effimera, ma premonitrice vampata di conflittualità operaia che aveva segnato l’inizio degli anni ’60 – bensì “il nesso fra la discriminante antifascista e una trasformazione complessiva della società e dello Stato”. Anzi, la rielaborazione ideologica delle élites intellettuali legate a Quaderni Rossi o Classe Operaia serve a conferire alla lotta per i singoli obiettivi la dimensione e l’epos di una lotta suscettibile di coinvolgere l’intera società e prefigurarne il cambiamento.
Per questo mi piace pensare che, proprio nel periodo in cui Pci e Cgil scendevano al minimo storico delle iscrizioni, c’erano uomini e donne che sembrava tornassero a respirare l’atmosfera della “rivoluzione mancata” cui si richiamava Piero Calamandrei nei suoi interventi come deputato alla Costituente e nell’introduzione al primo commentario sistematico della costituzione. Di formazione liberal-radicale, il grande giurista fiorentino ha sempre sostenuto che il documento costituzionale contiene – come misura di compensazione della “rivoluzione mancata” – la promessa di una rivoluzione legalitaria diretta a costruire un modello di società nella quale siano rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale all’effettivo realizzarsi del principio d’eguaglianza sostanziale; un modello di società, quindi, ove il lavoro ha la libertà di far valere i diritti che i padri costituenti gli riconobbero nel ’48 affinché non entrasse nella democrazia a mani vuote, come lo avevano trovato. Mi piace cioè pensare che la rabbia repressa per il malessere procurato da un senso di giustizia offeso fosse rimasta sospesa a mezz’aria per un quarto di secolo, frammista ai fumi e alle polveri degli stabilimenti.
Lo so; presentata così la chiave di lettura dell’autunno caldo e del prodotto legislativo in cui esso trovò uno sbocco significativo sembra viziata dal prevalere dell’aspetto scenografico su quello storiografico.
Tuttavia, è certo che è proprio ad un ritorno del rimosso che devono aver pensato quanti ordirono e attuarono una reazione di rigetto brutale, spietata, feroce. Più di quanto non desiderassero gli stessi settori del paese che sentivano il bisogno di bloccare una dirompente tendenza di fondo e magari invertirne la direzione. L’hanno chiamata strategia della tensione, per designare l’incombente minaccia di un autunno della Repubblica che essa esprimeva.
Da allora, le suggestioni dell’esperienza weimariana accompagnano i giuristi del lavoro italiani: ne arricchiscono le categorie interpretative e ne influenzano i criteri per capire e valutare la stagione del dopo-statuto, allorché si prospettò per la prima volta la possibilità di affrontare il problema della rilevanza giuridica dell’ordinamento sindacale di fatto senza comprometterne l’originarietà normativa. E’ stata bello, sembra voler dire Vardaro. Ma è durato poco.
La stagione promozionale è finita presto e, comunque, non ha dato quel che prometteva. L’alterità del sindacato rispetto allo Stato si è dimezzata; la terzietà dello Stato rispetto agli interessi coinvolti nelle dinamiche sociali si è appannata e la contrattazione collettiva, funzionalizzata ad interessi dello Stato, ha cessato di agire come fonte di produzione normativa extra-statuale. “Esemplare”, commenta Vardaro nel 1983, è “il mutamento di funzione subito nell’ultimo decennio dal concetto di sindacato maggiormente rappresentativo. Nato come criterio di effettività, logicamente e giuridicamente radicato nella stagione della legislazione promozionale, esso tende a trasformarsi in maniera silenziosa e strisciante in una variante ‘prassista’ del sindacato riconosciuto”; un sindacato che, malgrado tutto, sembra a suo agio nell’ormai “insostenibile stallo di una rappresentatività senza rappresentanza”. Non meno emblematica è la venatura corporativa che percorre la prassi della concertazione. Anzi, è quest’ultima che rimanda con maggiore insistenza al modello-Weimar ed ha accentuato la riconducibilità all’identikit sinzheimariano di Gino Giugni cui la Signora Storia ha assegnato la regia dell’accordo del 23 luglio 1993 che rappresenta il frutto più significativo della concertazione.
Vero è che la sua esperienza in qualità di ministro del lavoro in un governo della Repubblica è stata breve; ma la sua auto-ironia lo portò a dirsi “contento” che fosse durata quanto occorreva per “poter godere ancora di una buona immagine”. L’aveva ottenuta sponsorizzando, da giurista prestato alla politica, l’accesso al circuito del potere pubblico da parte di un sindacato di cui conosceva i ritardi storici quanto ad esperienza di autonomia e libertà. Da politico prestato al diritto, però, aveva percepito in anticipo i rischi dell’omologazione e precostituito l’habitat culturale che permette al sindacato di restarne immune. Difatti, l’idea su cui si basa lo statuto, l’idea di una legislazione promozionale del sindacato senza regolazione legale del soggetto collettivo, riduce quei rischi al minimo storicamente possibile. Non so se il tempo sia stato galantuomo. Tuttavia, è certo che Giugni fece quel che poteva; poi, è accaduto quel che doveva.
Gaetano ci ha lasciato da più di vent’anni. Ho motivo di ritenere però che, se fosse ancora tra noi, non gli sfuggirebbe che anche la linea garantistico-individuale di matrice costituzionale con la quale la linea del sostegno sindacale appare strettamente intrecciata – più accennata che sviluppata la prima, marcatissima la seconda – corre dei rischi. Può darsi che ciò accada più per omissione che per manipolazione; per mancanza d’interesse piuttosto che per complicità con la tendenza che vede il sindacato inserirsi stabilmente nella sotto-classe delle istituzioni in bilico tra pubblico e privato, ma più sbilanciate verso il pubblico che verso il privato, diventandone un ente esponenziale privilegiato; per la pigrizia intellettuale che trattiene dal cercare ciò che si situa al di fuori del perimetro normativo e culturale tracciato dalla gius-privatistica piuttosto che per la soddisfatta contemplazione dell’approdo raggiunto dalla stessa. Fatto sta che si stenta a percepire e ad ammettere che il riposizionamento statutario del diritto del lavoro nelle zone alpine del diritto costituzionale ha finito per dilatare il “non detto” dello statuto.
La reticenza è più intrigante di quanto non supponesse lo stesso Massimo D’Antona, che la denunciò per primo. Infatti, non si tratta soltanto di rispondere ad interrogativi del tipo “chi rappresenta chi” e con quale responsabilità verso i rappresentati, chi è legittimato a firmare contratti collettivi e con quale efficacia. La verità è che lo spazio vuoto di diritto si allarga a misura che lo statuto, sancendo il divieto di espropriazione nei luoghi di lavoro dei diritti civili e politici derivanti dallo status di cittadinanza, e dunque concedendo al lavoratore assai più di ciò che un contratto di scambio può dargli, pone le premesse per andare oltre la concezione della disciplina del rapporto di lavoro come regolazione d’impianto privato-contrattuale di un rapporto di mercato.
Come dire che la direzione di senso del tratto dell’itinerario percorribile dal diritto del lavoro è rappresentata da un contro-movimento. Se l’inizio fu segnato dal passaggio dallo status al contratto, benché non potesse superare la prova dei fatti il dogma dottrinale che vede nel contratto – quello di lavoro incluso – una promessa di libertà, il futuro si potrebbe essere segnato da un ritorno allo status; uno status che non coincide più con lo status occupazionale o professionale e nemmeno ne dipende: è lo status di cittadinanza protetto da una democrazia costituzionale.
Questo modo d’intendere lo statuto, pur proponendosi di svilupparne tutte le implicazioni riguardanti il lavoratore in quanto cittadino, non è inconciliabile con quello finora prevalente che promuove gli interessi del cittadino in quanto lavoratore. Piuttosto, si tratta di farli interagire individuando nuove priorità.
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